Iscrizione all'albo scrutatori
La domanda deve essere presentata al Protocollo del comune in piazza Mino, 26 o inviata alla PEC del comune (anche da mail non PEC).
- Residenza a Fiesole
- Godimento dei diritti politici
- Diploma di scuola superiore
- Non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti
- Non appartenere alle Forze Armate in servizio nè alle Forze Armate in servizio effettivo
- Non essere obiettore di coscienza per il periodo di espletamento del servizio civile
- Non essere sanitari delle ASL con funzioni di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti
- Non essere Segretario comunale
- Non essere dipendente comunale addetto o comandato presso gli Uffici elettorali comunali
- Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NON DEVE ESSERE RINNOVATA. Si può fare rinuncia scritta e motivata di cancellazione dall’albo.
Domanda (modulo in allegato) con copia del documento di identità.
Procedimento di nomina in occasione di consultazioni elettorali:
In occasione di consultazioni elettorali la nomina degli scrutatori viene fatta dai Consiglieri comunali che compongono la Commissione Elettorale Comunale fra il 20° ed il 25° giorno precedente la votazione, in seduta pubblica, preannunciata con manifesto affisso all’Albo del Comune e altri luoghi pubblici.
La nomina a scrutatore viene notificata dal Messo Comunale.
Per consentire la sostituzione di chi rinuncia all’incarico o dichiara un impedimento a svolgerlo viene anche formata una graduatoria di nomi.
Coloro che vengono chiamati in sostituzione dei primi nominati riceveranno a loro volta la notifica di nomina entro il 3° giorno che precede l’elezione.
Chi fa parte di un seggio elettorale come scrutatore o come presidente riceve un compenso non soggetto a tassazione.
Nessuno.
La formazione dell'albo aggiornato avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo alla domanda.
CHI PER VALIDI MOTIVI NON POSSA PIU' SVOLGERE TALE FUNZIONE PUO' RICHIEDERE PER SCRITTO LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.
Normativa di riferimento:
Legge 8-3-1989, n. 95 modificata con Legge 21-3-1990, n. 53.
Art. 38 D.P.R. 33/1957 n. 361.
Legge n. 120 del 30.04.1999.
Legge n. 270 del 21.12.2005.
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