Possono costituire una convivenza di fatto mediante dichiarazione, due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici, ma unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale specificando che sono:.
• residenti nel Comune di Fiesole allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
• che non ci sono fra loro rapporti di parentela, affinità o adozione;
• che non risultano unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto dichiarati possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sulle materie indicate e limitate dalla legge, sottoscrivendo un contratto di convivenza: si tratta di una opportunità e non di un dovere
Il professionista a cui la coppia si rivolga per il contratto, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento dovrà essere inviato scansionato e accompagnato da una dichiarazione che attesti che è copia dell'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), alla pec del Comune di residenza che provvederà alla registrazione. comune.fiesole@postacert.toscana.it
Il contratto potrà contenere :
• indicazione della residenza
• modalità di contribuzione alle necessità delle vita in comune in relazione alle sostanza di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo delle stesse
• regime patrimoniale di comunione dei beni, modificabile in corso di convivenza
Il contratto, l’eventuale risoluzione dello stesso o la sua modifica in forma scritta pena la nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e dovranno essere comunicati all’ufficiale di anagrafe con le modalità sopra indicate
L’iscrizione delle coppie di fatto segue le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare gli artt..4 e 13 del D.P.R. n.223/1989
PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLA CONVIVENZA
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Fiesole di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
- via e-mail alla casella:
- ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it
- Comune.fiesole@postacert.toscana.it
- via fax al n. 055/5961223
- posta raccomandata all’Ufficio Servizi Demografici Piazza Mino 24 – 50014 Fiesole
Per la dichiarazione (sempre congiunta) è possibile utilizzare il modulo allegato che deve essere sottoscritto da entrambi i richiedenti ed al quale devono essere allegate le copie dei loro documenti d’identità.
Chi invece effettua un cambio d’indirizzo o si trasferisce da altro comune o dall’estero a Fiesole la propria residenza e costituisce una nuova convivenza dovrà allegare la dichiarazione alla pratica di residenza
(Per il cambio di residenza si veda la scheda)
La dichiarazione può essere inoltrata:
via e-mail alla PEC:
- comune.fiesole@postacert.toscana.it
- posta raccomandata all’Ufficio Servizi Demografici Piazza Mino 24 – 50014 Fiesole
L'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Tempi di chiusura del procedimento
2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti di convivenza, salvo esito negativo degli accertamenti
Nessuno
2 giorni lavorativi per la registrazione in anagrafe della dichiarazione
45 giorni per la verifica dei requisiti della convivenza
Certificazione
La convivenza di fatto dichiarata sarà certificabile con le stesse modalità e costi dei certificati anagrafici nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo
ULTERIORI INFORMAZIONI
• i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
• se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
• se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
• i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
La legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) è entrata in vigore il 5/6/2016. Risulta composta da un unico articolo che consta di 69 commi. Dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le le convivenze di fatto.
D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 - Regolamento anagrafico (art.7)
art.5 Legge 24 dicembre 1954 n. 1228
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