Riconciliazione tra coniugi separati.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta dagli sposi, personalmente, davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune dove era stato celebrato il matrimonio o quello del Comune di residenza al momento del matrimonio (nei cui registri esiste la trascrizione dell’atto stesso (art.12 comma 8 DPR 396/2000)
E’ necessario richiedere un appuntamento inviando il modulo allegato per mail o pec debitamente e correttamente compilto.
L’orario e la data dell’appuntamento verranno successivamente concordati con l’ufficio negli orari di apertura.
I coniugi separati possono dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile, sotto la loro responsabilità, di essersi riconciliati e così far cessare gli effetti della separazione.
Al momento della dichiarazione gli interessati dovranno indicare la data in cui è avvenuta la riconciliazione.
I coniugi devono risultare separati a seguito di separazione pronunciata dal Tribunale competente oppure di accordo di negoziazione assistita resa innanzi a un avvocato oppure all’ufficiale di Stato Civile. La separazione deve risultare annotata sull’atto di matrimonio.
Documenti d’identità personale.
La ulteriore documentazione necessaria verrà acquisita d'ufficio.
N.B. Nel caso non risulti annotata la separazione sull’atto di matrimonio si deve provvedere ad annotarla prima di procedere alla riconciliazione
La dichiarazione deve essere scritta nei registri dello Stato Civile e sottoscritta dagli sposi e dall’Ufficiale dello Stato Civile di fronte al quale viene resa.
Successivamente l’ufficiale di stato civile effettua:
Nessuno
D.P.R. 3/11/2000 - art. 63 (capo IV)
D.P.R. 445/2000
Codice Civile art 157
Decreto legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014
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