I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente, in alternativa alle "procedure giudiziali" in Tribunale previste dal Codice Civile, possono separarsi o divorziare mediante:
che definisce i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in questi casi:
Nell' accordo effettuato con questa modalità non potranno essere inseriti patti di natura patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Potranno essere previsti obblighi di pagamento di somme di denaro a titolo di assegno periodico (così detto assegno divorzile o assegno di mantenimento).
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
oppure
oppure
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono compilare una richiesta (ENTRAMBI I CONIUGI, vedi modello allegato) ed inviarla all'Ufficio di Stato Civile via mail all'indirizzo ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it, alla PEC comune.fiesole@postacert.toscana.it oppure via fax al numero 055/5961223 insieme alle copie dei documenti di identità.
L'Ufficio di Stato Civile effettuate le opportune verifiche procederà a fissare un appuntamento per compilare e sottoscrivere l'accordo.
E' prevista la facoltà di farsi assistere da un avvocato. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio.
L'art. 6 della Legge n.162/2014 prevede, a decorrere dall'11.11.2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato di ciascun coniuge per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la domanda di divorzio (sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
Negli altri casi i coniugi devono rivolgersi esclusivamente ad un Avvocato (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti (vedi scheda SEPARAZIONI E DIVORZI (avvocati).
Se si tratta di atto di separazione o divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) verrà fissata, in sede di prima dichiarazione un ulteriore incontro trascorsi almeno 30 giorni dalla prima dichiarazione per confermare l' accordo.
La legge prevede infatti un tempo obbligatorio per consentire un’ ulteriore riflessione prima che la scelta diventi definitiva.
In occasione del secondo incontro si chiederà ai coniugi di confermare l'accordo precedentemente raggiunto che diverrà definitivo con decorrenza dalla data della prima dichiarazione.
La mancata presentazione nella seconda data concordata rende nulla tutta la procedura.
Il costo della procedura è un diritto fisso di euro 16,00 da pagare dopo la prima dichiarazione e da consegnare (in ricevuta) al secondo appuntamento concordato con l'ufficio di Stato Civile.
Il pagamento sarà tramite PAGOPA. L'ufficio consegnerà l'avviso al primo appuntamento direttamente agli interessati
(indicare nella causale i nominativi di entrambi i coniugi o ex coniugi).
Per gli adempimenti successivi, 60 giorni dalla data di conferma dell'accordo.
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162.
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